Normativa

Il decreto legislativo n. 231/2007

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è una norma della Repubblica Italiana recepita in Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Obblighi e adempimenti degli operatori

Gli adempimenti previsti dal Dlgs 231/07, ai fini antiriciclaggio, si concretizzano nella Adeguata Verifica (art. 17), nella Conservazione dei dati delle operazioni dei clienti (art. 31) e nelle attività connesse alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (art. 35).

L'ordinamento italiano

L’ordinamento Italiano è regolato dal Dlgs 231/07 oltre alle disposizioni emanate dall’UIF e dalla Banca d’Italia

Le Autorità di vigilanza

Le Autorità di vigilanza ai fini antiriciclaggio sono indicate al Titolo I Capo II agli articoli dal 4 al 11 del Dlgs. 231/2007

Il Sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio è riportato al Titolo V del Dlgs 231/07

L'organizzazione internazionale

L’organizzazione internazionale è indicata al Titolo I Capo III agli articoli dal 12 al 13ter del Dlgs. 231/2007

Soggetti obbligati

Di seguito si riporta l’elenco dei soggetti obbligati come definiti dal D.Lgs 231/01 suddivisi nelle seguenti cinque macro categorie

1) le banche;

2) Poste italiane S.p.a.;
3) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);

4) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comm 2, lettera h-sexies), TUB;

5) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);

6) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
7) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);

8) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
9) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
10) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;

11) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

12) le imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
13) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
14) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;
15) i Confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
16) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
17) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

18) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio   della Repubblica italiana;
19) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF. 

Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:
1) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
2) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto  dall'articolo 128-sexies TUB;
3) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;
4) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.

Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:
1) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
2) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi comprese associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

3) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione della realizzazione di operazioni riguardanti:

- il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

- la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
4) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio;
5) i revisori legali e le societaà di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. 

Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:
1) i prestatori di servizi relativi a società e trust;
2) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;
3) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività sia effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;
4) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
5) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;
6) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;
7) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
8) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;
9) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:
1) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
2) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
3) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

(Fonte art. 3 Dlgs 231/07)

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