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Le incombenze e i dubbi di un soggetto nazionale che vende determinati beni a turisti extraUE, S.E. E. o UE

Strumenti Finanziari e Fiscalità – Edizioni Egea – Uni Bocconi
In questo breve scritto andremo ad esaminare le varie incombenze che gravano su un soggetto nazionale che vende determinati beni a turisti extra-UE, S.E.E. o Ue. Nello specifico, vedremo gli acquisti in contanti effettuati da turisti UE ed extra-UE, alla luce delle modifiche apportate dal comma 245, art. 1 della Legge n. 145, che ha innalzato il limite all’uso del contante da € 10.000 ad € 15.000 e, gli acquisti effettuati da soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea disciplinati dall’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 con i relativi obblighi a cui il cedente dovrà sottostare affinché tali procedure possano andare a buon fine. Inoltre, per quanto riguarda la prima condotta, si faranno alcune valutazione in merito al fatto che la medesima possa entrare in contrasto o meno con il regolamento (CE) n. 1889/2005, abrogato dal Regolamento (UE) n. 2018/1672, “relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione”, che aveva introdotto l’obbligo per i viaggiatori in entrata o in uscita dalla stessa, che trasportano una somma uguale o superiore ad € 10.000 in contanti, di effettuare una dichiarazione alle autorità doganali. Infine, lo scrivente, farà alcune considerazione sul fatto che i sopra citati acquisti potrebbero essere effettuati con le cripto-valute che, seppur siano tracciabili in senso informatico in quanto vengono tutte registrate nella blockchain, non consentono, comunque, la puntuale identificazione dei soggetti che pongono in essere le operazioni.
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