La domanda principale che viene da porsi nell’affrontare la tematica, è se le fattispecie penalmente rilevanti riferite ai reati tributari e frodi fiscali, creino delle utilità (di norma risparmio di imposta), e se tale “vantaggio” abbia una tangibilità all’interno del patrimonio dell’evasore fiscale tale per cui, si possa effettivamente considerarlo «proveniente da» un delitto non colposo.