Lo statuto di AML LAB APS

Statuto approvato in data 29.09.2023

ART. 1 – Denominazione e sede: È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, un’associazione denominata: “AML LAB Associazione Italiana di ricerca sul rischio di riciclaggio APS”, CF 92298180289 in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017.  Essa assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L’associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico. L’Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti Associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’Associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ne indicherà gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’acronimo APS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d’ora in poi RUNTS).

ART. 2 – Statuto: L’Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – Efficacia dello statuto: Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 – Interpretazione dello statuto: Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 – Finalità e attività: L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La finalità istituzionale dell’Associazione è quella di contribuire alla formazione ed informazione in ambito cultura della legalità e della prevenzione del rischio di riciclaggio.  Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  •  educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
  • formazione universitaria e post-universitaria; 
  •  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.lgs. 117/2017; secondo le lettere d), g) ed i) dell’articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e sue integrazioni

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

  • promuovere, gestire ed organizzare corsi di formazione di argomenti in ambito antiriciclaggio e gestione del rischio;
  • promuovere, gestire ed organizzare attività editoriale divulgativa nell’ambito della formazione ed informazione del settore antiriciclaggio e gestione del rischio, sia online (attraverso siti web, newsletter, social network etc.) che offline (attraverso l’invio di comunicati stampa o la pubblicazione di libri, riviste etc.);
  • promuovere, gestire ed organizzare convegni, meeting, congressi e simposi nell’ambito della formazione ed informazione del settore antiriciclaggio e gestione del rischio oltre a tessere rapporti con altre organizzazioni .

Le attività sono svolte a titolo gratuito come azioni volontarie e possono prevedere l’erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi. L’Associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. É possibile, inoltre, esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n.107 e sue integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell’Organo di Amministrazione dell’Associazione (da qui in poi anche il “Consiglio Direttivo”) ma dovranno essere coerenti con la finalità dell’Associazione.

ART. 6 – Ammissione dei Soci: Possono essere soci dell’associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’ente e si impegnano per realizzarle, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda obbligatoria dell’interessato, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.  L’aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione. 

Non può comunque essere posta rispetto l’ammissione di nuovi associati:

  • alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
  •  alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa. Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.lgs. 117/2017, dovrà essere integrato entro un anno trascorso il quale l’Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro. I soci si dividono nelle seguenti categorie, fondatori, volontari, sostenitori e onorari. I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo; I Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre aps. E’ consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale. I Soci sostenitori sono le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci: I soci dell’Associazione hanno il diritto di:

  • eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all’articolo 2538 comma 2 del Codice Civile;
  •  essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  •  svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
  • prendere visione dei libri sociali secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 8 – Perdita della qualità di socio: La qualità di socio si perde: 

a)      per morte; 

b)     per morosità nel pagamento della quota associativa; 

c)      dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;

d)     per esclusione. 

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione come meglio specificato del presente statuto.

ART. 9 – Recesso ed esclusione del socio: Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione che provvederà all’annotazione nel Libro degli associati; il recesso ha effetto allo scadere dell’anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 mesi in anticipo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Organo di Amministrazione, solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all’assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 – Volontari: Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 11 – Sostenitori: Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori hanno diritto di voto. 

ART. 12 – Lavoratori: L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati. 

ART. 13 – Organi sociali: Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci; 
  • Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
  • Presidente;
  • Organo di controllo, laddove eletto;
  • Organo di revisione, laddove eletto.

Essi sono liberamente eleggibili.

ART. 14 – Assemblea: L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale) da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo ad essi in posta elettronica. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Se l’Associazione supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili. I soci possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell’avviso di convocazione.

ART. 15 – Compiti dell’Assemblea ordinaria e straordinaria: L’assemblea ordinaria:

a)      nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b)     nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c)      nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo;

d)     approva il Bilancio di Esercizio e la relazione di missione (quando prevista);

e)      delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

f)      delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

g)     approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h)     discute ed approva i programmi di attività;

i)      ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

j)      delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

k)     delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

l)      delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione;

m)    determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;

n)     delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente statuto.

 L’Assemblea straordinaria:

a)      delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

b)     delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo.

Laddove l’Associazione dovesse avere un numero di associati non inferiore a 500 le competenze dell’assemblea potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. Tale deroga dovrà essere oggetto di modifica del presente Statuto.

ART. 16 – Validità Assemblee: L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno 24 ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero degli associati è inferiore a 500, 5 se il numero è superiore a 500. Per i soci collettivi (quali altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro) questi votano in assemblea tramite il loro legale rappresentante. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di ¾ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci. Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell’articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile; agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:

  • 1 voto fino a 100 associati o aderenti;
  • 2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;
  • 3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;
  • 4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;
  • 5 voti oltre i 401 associati o aderenti.

I membri dell’organo di amministrazione non possono votare:

  • nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l’approvazione di bilanci e rendiconti);
  • nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

ART. 17 – Verbalizzazione: Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 18 – Organo di amministrazione: L’Associazione deve nominare un organo di amministrazione (anche detto “Consiglio Direttivo”). La nomina di tali amministratori spetta all’assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. Coloro che vengono nominati all’interno del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. L’organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 componenti (se superiore a 3, dovrà comunque essere dispari con un numero massimo di 7 componenti) eletti dall’assemblea tra i propri associati. Il numero massimo di componenti è deciso dall’Assemblea prima della votazione. In caso di decadenza di uno o più̀ amministratori il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a che non risulti inferiore al minimo di 3 componenti, senza necessità di reintegro; si ricorda che in nessun caso è ammessa la cooptazione. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (categorie: soci fondatori, soci ordinari persone fisiche, soci ordinari altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro). L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità l’argomento in votazione non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere riproposta. L’organo di amministrazione deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 giorni. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea:

  • redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
  • elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall’assemblea;
  • si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere tra l’Associazione ed i soci;
  • provvede alla domanda di iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  •  delibera sull’esclusione degli associati;
  • discutere annualmente un Bilancio di Previsione.

Ai componenti degli organi sociali può̀ essere attribuito un compenso, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività̀ prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Tale compenso dovrà essere proporzionato all’attività̀ svolta, alle responsabilità̀ assunte e alle specifiche competenze e comunque inferiori a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni (ad eccezione dei compensi per i componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, i quali potranno invece ricevere un compenso di mercato). La corresponsione al titolare di una carica sociale di un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l’incarico rivestito, è ammessa ponendo particolare attenzione ad eventuali profili di conflitto di interesse (articolo 27 comma 1 D.lgs. 117/2017), al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili (articolo 8 commi 2 e 3 lettera a) D.lgs. 117/2017), nonché a tutte le altre limitazioni previste dal D.lgs. 117/2017 inerenti al Lavoro subordinato/parasubordinato, alle collaborazioni autonome di qualsiasi natura e all’acquisto di servizi. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l’eventuale attribuzione della rappresentanza dell’ente, precisando se è disgiunta o congiunta. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L’organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) ha l’obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio da proporre poi in approvazione all’Assemblea dei Soci.

ART. 19 – Presidente: Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea ORDINARIA per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione. Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 20 – Segretario e Tesoriere: Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 21 – Organo di controllo (eventuale): La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a)      totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b)     ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c)      dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’organo di controllo deve agire ai sensi dell’articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.

ART. 22 – Organo di Revisione legale dei conti (eventuale): Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a)     totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b)     ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c)     dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

L’obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato aduno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 23 – Risorse economiche (Patrimonio): Le risorse economiche e il Patrimonio dell’associazione sono costituiti da:

  •  quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall’articolo 7 del D.lgs. 117/2017;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell’Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili. Il patrimonio dell’Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio dell’Associazione, al fine dell’eventuale ottenimento della personalità giuridica, deve essere costituito di una somma pari a euro 15mila liquida e disponibile.

ART. 24 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio: L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2/3 del D.lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità̀ sociale). Si considerano distribuzione indiretta di utili:

  • la corresponsione ad amministratori sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  • la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL di categoria o di riferimento;
  • l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale;
  • salvo che tali prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per l’Associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell’Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

ART. 25 – Bilancio: I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lg. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio di esercizio deve essere redatto dall’Organo di Amministrazione e approvato dall’Assemblea degli associati. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio. Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 26 – Bilancio sociale: È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.lgs. 117/2017. Se l’Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte. Inoltre, se l’Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 27 – Personale retribuito: L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I rapporti tra l’associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione. 

ART. 28 – Volontari (Assicurazione): I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all’art. 18 del D.lgs. 117/2017, per i quali detto articolo 18 del D.lgs. 117/2017, non prevede esclusione.

ART. 29 – Scioglimento o Estinzione dell’Ente e devoluzione del patrimonio: In caso di scioglimento dell’associazione o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le modalità previste dall’art. 9 del D.lgs. 117/2017, su deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati. A partire dalla data di operatività del RUNTS la devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell’ufficio di cui all’art. 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017. L’associazione non potrà compiere operazioni di trasformazioni, fusioni e scissione di cui all’art.42 bis del Codice civile.

ART. 30 – Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati: Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l’Associazione dovesse far parte):

a)      Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte).

b)     Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l’Associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).

L’Associazione deve tenere:

a)      il libro degli associati o aderenti;

b)     il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c)      il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto all’Organo di Amministrazione (il Consiglio Direttivo) con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L’esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Responsabile Legale dell’Associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 giorni dal ricevimento da parte dell’Organo di Amministrazione della richiesta scritta.

ART. 31 – Privacy (Protezione dei dati personali): L’Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal Reg. UE 2016/679 – GDPR e D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 32 – Pubblicità e trasparenza: Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.

ART. 33 – Disposizioni finali: Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili. Almeno un decimo degli associati, l’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell’articolo 2409 del Codice civile, in quanto compatibile.