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28.04.23 : Documento di consultazione : Istruzioni di Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati

Il 28 aprile 2023, la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito internet un documento di consultazione, elaborato congiuntamente con COVIP, IVASS e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che contiene uno schema di istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sugli intermediari finanziari. L’obiettivo di tali controlli è quello di contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, in adempimento all’Art. 3, comma 1, della Legge 9 dicembre 2021, n. 220. Questa legge fa parte degli sforzi internazionali per rispettare le convenzioni di Ottawa e di Oslo, che vietano la produzione e la commercializzazione di mine antipersona e munizioni cluster.

La Legge n. 220/2021 vieta ai intermediari finanziari di finanziare le società coinvolte nella produzione e commercializzazione di mine antipersona e munizioni cluster. Questo divieto si applica a intermediari operanti nei settori bancario, finanziario, assicurativo, della previdenza complementare e alle fondazioni di origine bancaria. Gli intermediari abilitati devono adottare presidi procedurali idonei e consultare almeno gli elenchi pubblicamente disponibili delle società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo, per garantire il rispetto del divieto di finanziamento.

Le Autorità nazionali di settore, che sono responsabili di verificare il rispetto del divieto di finanziamento, hanno emesso, in maniera congiunta, lo schema di istruzioni sull’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari. Queste istruzioni sono flessibili e permettono a ciascun intermediario di applicarle, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa, secondo il principio di proporzionalità. Inoltre, il principio di non onerosità permette di integrare le misure a presidio del divieto con i processi già previsti dal sistema dei controlli interni istituiti dagli intermediari in base alle rispettive normative di settore. I presidi procedurali possono essere definiti a livello di gruppo dalla capogruppo.

Il documento di consultazione è destinato a banche, intermediari finanziari 106, istituti di pagamento e IMEL, imprese di investimento e SIM, gestori del risparmio e OICR. Eventuali osservazioni possono essere inviate entro 45 giorni dalla pubblicazione del documento.

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2023/mine-antipersona/Istruzioni-attuative-legge-9-dicembre-2021-n-220.pdf

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