Il Garante per la privacy ha affermato che il diritto all’accesso ai propri dati personali non può essere limitato se tali informazioni sono di dominio pubblico e la loro divulgazione non pregiudica le attività di contrasto al riciclaggio di denaro. In seguito a due reclami presentati da un cliente nei confronti di istituti di credito, il Garante ha condotto un’indagine e ha dichiarato il trattamento dei dati come illegittimo, ammonendo le banche coinvolte.
Le banche avevano risposto alle richieste di accesso del cliente fornendo solo dati anagrafici e bancari, omettendo ulteriori informazioni. Durante l’indagine del Garante è emerso che le banche avevano deciso di non fornire tutte le informazioni in loro possesso, basandosi sulla normativa antiriciclaggio e citando articoli di stampa. Questi articoli riguardavano un’indagine sul cliente che si era conclusa con una sentenza della Corte di Cassazione.
Il Garante ha ritenuto che non vi fossero motivi per limitare il diritto di accesso del cliente, in quanto la conoscenza da parte sua di tali informazioni non avrebbe violato gli interessi protetti dalla normativa antiriciclaggio. Le notizie di stampa erano liberamente accessibili online, così come la sentenza della Cassazione.
Di conseguenza, il Garante ha ammonito entrambe le banche per non aver fornito tempestivamente e integralmente il riscontro richiesto dal cliente riguardo all’accesso ai propri dati personali.
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9890504#3