A gennaio 2025 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 211/2024, che ha introdotto significative modifiche alla disciplina del mercato dell’oro in Italia, aggiornando la Legge n. 7/2000. L’intervento normativo mira a rafforzare la tracciabilità delle operazioni in oro e a migliorare la vigilanza sul settore, in linea con le direttive europee in materia di antiriciclaggio.
Una delle novità principali riguarda l’ampliamento delle definizioni: l’“oro da investimento” include ora anche quello destinato a successiva lavorazione, mentre il “materiale d’oro” comprende i semilavorati, ovvero prodotti non ancora destinati a uno specifico uso ma inseriti in oggetti compositi. È stato inoltre introdotto il concetto di “materiale d’oro da destinare a fusione”, rendendo rilevanti ai fini normativi anche rottami e gioielli usati destinati alla trasformazione.
Sul fronte degli obblighi dichiarativi, il decreto abbassa la soglia da 12.500 a 10.000 euro per le operazioni soggette a comunicazione alla UIF. Sono incluse anche le operazioni frazionate con la stessa controparte, se singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e cumulativamente oltre i 10.000 euro nel mese solare. Le dichiarazioni devono essere trasmesse entro il mese successivo all’operazione, mentre per i trasferimenti transfrontalieri al seguito, la comunicazione deve avvenire prima dell’attraversamento della frontiera.
Un cambiamento strutturale riguarda la gestione degli operatori professionali in oro: dal 17 aprile 2025, la competenza passa dalla Banca d’Italia all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), che istituirà un apposito registro. Gli operatori dovranno presentare una nuova istanza di iscrizione, con requisiti specifici di forma giuridica, capitale sociale e onorabilità.
Sono previste alcune esenzioni: non sono soggette a dichiarazione le operazioni relative a gioielli nuovi o usati destinati a uso ornamentale, riparazione o lavorazione, né i trasferimenti in conto lavorazione affidati a titolari di marchi di identificazione. Inoltre, le operazioni effettuate dalla Banca d’Italia sono escluse dagli obblighi.
Il decreto stabilisce che, in caso di operazioni che coinvolgano banche o operatori professionali, l’obbligo dichiarativo ricade su questi ultimi, anche se agiscono per conto di terzi. L’UIF pubblicherà ulteriori istruzioni operative per chiarire modalità e contenuti delle dichiarazioni.
Queste modifiche rappresentano un passo importante verso una maggiore trasparenza e controllo nel commercio dell’oro, con l’obiettivo di contrastare il riciclaggio e garantire una gestione più efficiente del settore.



